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​ORGANI SOCIALI

ART. 10 –  Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:
- Assemblea generale degli iscritti;
-      Consiglio direttivo.

ART. 11 -  L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.
Il Consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto (posta ordinaria, posta elettronica e/o sms) contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 12 – L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13 - L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci pesenti e delibera a maggioranza semplice.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà  convocare un’assemblea straordinaria e  saranno necessarie  le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti  dei presenti.
Ogni  delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.   
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART.14 -  L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
- nomina (o sostituzione) dei membri del Consiglio direttivo;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea è inappellabile;

ART. 15 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria.

ART. 16 -  Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 – Il Consiglio direttivo è formato da  3 a 9 membri e si riunisce di norma 2 volte l’anno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto.

ART. 18 – Compiti del Consiglio direttivo:
E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
- nominare le cariche all’interno del Consiglio direttivo;
- eseguire le delibere dell’assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

ART. 19 -  I compiti principali del Presidente sono:
- rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo. In caso di assenza del Presidente o suo impedimento, tali compiti vengono assolti dal Vice-Presidente.

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