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STATUTO

ART. 1- L’Associazione di volontariato EVRIKA più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Pistoia (PT), via Porta San Marco  199 costituita ai sensi della L n. 266/91 e della L.R. n.  28/93 e successive modificazioni,  persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

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ART. 2  - L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni...​

​ART. 5 – Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi  indicati.
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione.
Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di...

​ ART. 10 –  Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:
- Assemblea generale degli iscritti;
-      Consiglio direttivo.

ART. 11 -  L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.
Il Consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto (posta...

ART. 20 –  Le entrate della associazione sono costituite da: 
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate...

ART.  23 – L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

ART. 24– La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 25 -  Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Sei interessato di sapere come lavoriamo? Parliamone.​

​ATTIVITÀ :

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- Riunioni ogni Giovedi (ore 15:00) alla sede operativa di Corso Gramsci, 77 - preso ACLI

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